Erogazioni Liberali
Con questo termine ci si riferisce a contributi offerti da privati o imprese all’Associazione Musica per la Vita Onlus (in fase istruttoria).
Per questo tipo di contributo non è necessario emettere fattura, in quanto è sufficiente una ricevuta fiscale priva di marca da bollo (le ONLUS sono esenti da tale contributo).
Detraibilità per le persone fisiche (Art. 13-bis, co. I-bis, DPR 917(1986)
Le persone fisiche possono detrarsi dall’IRPEF il 19% di:
- Erogazioni liberali in denaro per un importo massimo di Euro 2.065,83
- Contributi e quote associative per un importo massimo di Euro 1.291,14
Tali erogazioni e contributi dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno bancario o circolare. I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna detrazione.
Per fare un esempio se un privato versasse Euro 3.000,00 ad una ONLUS la detrazione diretta dall’IRPEF personale sarebbe massimo pari al 19% di Euro 2.065,83 (Euro 329,51), in quanto il massimo detraibile è Euro 2.065,83.
Deducibilità per le imprese (Art. 65, co. c-sexies, DPR 917/1986)
Le società o titolari di reddito di impresa che versano alle ONLUS erogazioni liberali possono dedursi dal proprio reddito il pagamento per un importo massimo pari a: Euro 2.065,83; 2% del reddito d’impresa dichiarato fiscalmente.
Tali erogazioni e contributi dovranno essere effettuati a mezzo bonifico o assegno bancario o circolare. I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna detrazione.
Anche in questo caso se una società versasse Euro 4.000,00 ad una ONLUS il massimo detraibile ai soli fini IEPEG, come costo, sarà pari ad Euro 2.065,83.
Sponsorizzazioni
Si parla di sponsorizzazioni, o comunque contributi di sostegno dell’attività dell’associazione, ogni qualvolta un soggetto in possesso di numero di Partita IVA (società, imprenditore individuale, ecc.), versi un contributo (o meglio sponsorizzazione) all’associazione contro emissione della stessa di regolare fattura con IVA al 20%.
In questo caso il destinatario della fattura (Sponsor) potrà dedursi il costo al 100% in uno o tre anni a scelta, come spesa di pubblicità (Art. 74, co. 2, DPR 917/1986). Tale deduzione è valevole anche ai fini IRAP. In questo caso le modalità di pagamento (per banca o in contanti) sono indifferenti.